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Distanziometri, stop all’estensione automatica alle scommesse: la linea del TAR Lombardia
La sentenza 10/2026 annulla il diniego del Comune di Baranzate e distingue tra raccolta scommesse e installazione di apparecchi, limitando l’applicazione del distanziometro.

C’è una sentenza destinata a fare giurisprudenza e che segna un punto di non ritorno nella questione dei cosiddetti distanziometri. Parliamo della sentenza 10/2026 emesso dal TAR Lombardia con la quale i giudici hanno annullato il diniego con cui il Comune di Baranzate aveva respinto la richiesta di attivare un corner per le scommesse sportive all’interno di un bar già autorizzato.
La sentenza del TAR Lombardia
La questione che il TAR Lombardia è stato chiamato a dirimere riguardava il rifiuto opposto dall’amministrazione comunale di Baranzate in merito a una richiesta presentata dal titolare di un bar nel marzo 2024 di svolgere, come attività accessoria, la raccolta di scommesse sportive all’interno del locale. Il diniego del Comune si faceva forte della legge regionale lombarda n. 8 del 2013, in materia di prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Si sosteneva che il corner scommesse avrebbe comportato un cambio di destinazione d’uso del bar e che la nuova attività non rispettava la distanza minima di 500 metri da un luogo sensibile, individuato in una scuola dell’infanzia.
IL TAR Lombardia ha invece dato un parere opposto, affermando che tale diniego era immotivato. Le ragioni di questa sentenza vanno visti nella distinzione fatta tra la raccolta delle scommesse, autorizzata ai sensi dell’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, dello stesso testo unico, come AWP e VLT.
Come osservato, la legge lombarda vieta espressamente la nuova installazione degli apparecchi di gioco lecito in prossimità di luoghi sensibili, ma non estende in modo esplicito tale divieto all’attività di raccolta delle scommesse. Secondo i i giudici, dato che tale norma incide sulla libertà di iniziativa economica, non è possibile applicarla a apparecchi non espressamente citati dal lregislatore.
Contro le norme urbanistiche
Un altro aspetto significativo della sentenza del TAR Lombardia è quello riguardo le norme urbanistiche comunali. Secondo il Collegio, l’apertura di un corner scommesse all’interno di un bar già esistente non determina un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. In questo caso si parla di un’attività accessoria che non giustifica l’applicazione delle regole previste per nuove attività o per interventi edilizi qualificanti.
Infine, l’ultimo passaggio, il TAR pur prendendo atto di orientamenti giurisprudenziali differenti sul tema, aderisce all’indirizzo più recente del Consiglio di Stato, che riconosce la legittimità della scelta di non estendere automaticamente alle scommesse i limiti previsti per le sale giochi.
La sentenza è destinata a fare giurisprudenza nel mondo del gioco d’azzardo perchè distingua in maniera netta le attività di betting da quelle da casinò.
Davide Luciani











