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Legge 67: la verità, vi prego, sulla depenalizzazione


Depenalizzazione: il tribunale di Milano
INFORMAZIONI SENZA VERIFICA– Come sappiamo internet è uno strumento di eccezionale velocità ed ampiezza per reperire le informazioni, così veloce che sembra non si abbia il tempo o la voglia di accertarne veridicità e fondatezza.
Ormai da settimane circola la leggenda dei centododici reati pronti alla depenalizzazione. In alcuni casi con dei fondamenti reali, come per il maltrattamento degli animali, per il quale il governo ha fatto un repentino dietro-front dopo le reiterate proteste degli animalisti e le missive di due deputate del PD. Anche se sono rimasto piuttosto perplesso della differenza tra lo scatenarsi di agguerriti difensori dei diritti degli animali, ed uno stormir di foglie sulla depenalizzazione dello stupro e dei maltrattamenti famigliari (falso clamoroso). Sulla reale eguaglianza femminile, dobbiamo ancora fare i compiti a casa.
DOMICILIARI OBBLIGATORI SOLO FINO A 3 ANNI DI PENA– Nel codice penale entra a pieno titolo la pena detentiva non carceraria, ossia reclusione o arresto presso l’abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza (”domicilio’). Secondo la delega, i domiciliari dovranno diventare pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti il cui massimo edittale è fino a 3 anni. Se invece la reclusione va da 3 a 5 anni, sarà il giudice a decidere tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere. Quindi non si tratta proprio di un liberi tutti, come alcuni rivoluzionari da tastiera vogliono far credere.
COME STANNO LE COSE– Con la Legge 28 Aprile 2014 nr 67 il governo sostanzialmente ha un ampia delega alla revisione dei reati contemplati dal codice penale, questo è vero. Ma per omicidio colposo, stalking e come ho anticipato maltrattamenti agli animali, per fare i soliti esempi così sentiti, non ci sarà alcun colpo di spugna né depenalizzazione. Si evince dall’ articolo 1 lettera M del testo di legge, che appunto chiede sanzioni amministrative o alternative al carcere “..quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”.
L’avvocato penalista Daniele Minotti lo spiega chiaramente in un suo post :quando il reato astrattamente sia punibile con la pena pecuniaria o con una detentiva non superiore, nel massimo, ai cinque anni. L’offesa sia particolarmente tenue; il comportamento non sia abituale. Ad esempio per lo stalking siamo entro i termini di legge, per quanto riguarda il massimale di pena- vergognosamente bassa- ma il comportamento è per sua natura abituale e difficilmente si limita a soli sms. Nessuno chiederà una pena sanzionatoria per chi è colpevole di stupro. Nel lungo elenco che è circolato sui social , dei presunti reati depenalizzandi, gli unici che realmente lo saranno sono atti osceni, danneggiamenti , deviazione di acque e modifiche dello stato dei luoghi, ingiuria.
NON E’ UNA NOVITA’– Dobbiamo anche ricordare che sulla tenuità delle offese, non ci sono automatismi ma sarà il giudice a rilevarlo. Non si tratta di una novità, l’irrilevanza del fatto è già conosciuta nel processo minorile e in quello davanti al giudice di pace. Ha ricordato lo stesso Minotti: rubare una mela da una bancarella e svaligiare un appartamento sono reati che hanno medesimo peso? E’ ovvio che no e che è il giudice a stabilire la cosidetta “tenuità” del reato ma non in modo astratto. Si tratta di un percorso fondamentale, per evitare che chi ruba due galline, non necessariamente debba farsi l’ergastolo. Signori se proprio, su depenalizzazione ed altro, dovete ingoiare delle bufale, vi suggerisco la mozzarella campana, quella dop.
